Novità per cantine e autorimesse dal 1 Luglio 2020 – Rosso Mattone Case

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Novità per cantine e autorimesse dal 1 Luglio 2020

Giuseppe Papale, consulente immobiliare esperto, ricorda che a partire dal 1° luglio 2020 ci sono nuove disposizioni per le cantine e autorimesse.

In riferimento al censimento in catasto dei locali accessori “principali” di un appartamento – CFR Punto 3.3.2 della circolare n. 2/E del 1 febbraio 2016 – l’Agenzia delle Entrate fa sapere che per tutti gli atti di aggiornamento catastale DOCFA protocollati a partire dal 1° luglio 2020 si dovrà procedere all’autonomo censimento di cantine e autorimesse, già rappresentanti graficamente nelle planimetrie allegate agli atti.

Accettazione degli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio UrbanoTale procedura dovrà essere adottata nei casi in cui si debba presentare un nuovo accatastamento o un aggiornamento catastale (variazione catastale) e non implica alcun obbligo di pratica di “divisione” se per l’unità stessa non è richiesta variazione catastale a seguito di eventi/casistiche che ne richiedono un aggiornamento. Ad esempio a seguito di pratica edilizia per modifiche di tavolati interni, ampliamento o ristrutturazione di una unità immobiliare.

E’ inteso che tali locali accessori (cantine e autorimesse), al fine di procedere all’autonomo accatastamento, devono essere autonomamente accessibili e non direttamente collegati con l’unità immobiliare. Mentre prima dell’entrata in vigore della nota del 22 giugno 2020 prot. 81038 si procedeva all’accatastamento autonomo di cantine e autorimesse solo per alcune causali, per esempio ampliamento, dal 1° luglio 2020 tale procedura dovrà essere utilizzata per la presentazione di dichiarazioni di aggiornamento catastale a prescindere dalla tipologia di causale utilizzata, quindi dal 1° luglio 2020 anche per le causali “Diversa distribuzione degli spazi interni” si dovrà procedere alla redazione di due unità distinte.

Si precisa che non c’è alcun obbligo alla “divisione” dell’originaria unica unità immobiliare, quando questa contiene già al suo interno tali beni, in assenza di eventi che ne  richiedano la variazione in Catasto.

Esempio pratico: appartamento piano secondo con cantina piano interrato nuovo subalterno per appartamento e nuovo subalterno per cantina.  Questo comporterà almeno due subalterni distinti ed il pagamento dei diritti da corrispondere all’Agenzia delle Entrate per ciascuna unità immobiliare derivata.

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