Può capitare che tra inquilino e proprietario ci sia l’esigenza di interrompere il contratto di affitto. Ma il contratto di locazione è una scrittura privata che vincola entrambe le parti.
Qui vi dico cosa prevede la legge al riguardo.
L’inquilino può disdire il contratto di affitto di locazione di immobie residenziale in qualsiasi momento dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Qualora però, ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata”.
La durata del preavviso come dicevo è di sei mesi come vuole la legge ma è facoltà delle parti decidere che sia maggiore o minore rispetto alla norma.
Se questa facoltà non è prevista nell’accordo è necessario che la decisione sia motivata da “gravi e imprevedibili” motivi che sono sopravvenuti al conduttore.
Ricordo i motivi che la legge indica come gravi ci sono: la perdita improvvisa del posto di lavoro, il trasferimento in un altro luogo per motivi di lavoro o di famiglia, problemi strutturali dell’immobile locato.
Per poter recedere dal contratto di locazione, l’inquilino deve inviare al proprietario di casa una “lettera di disdetta” mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (o via pec se entrambi provvisti).
Nel caso l’immobile locato avesse più proprietari, la lettera va inviata a tutti i locatori.
Il periodo di preavviso parte dalla data in cui il proprietario riceve la disdetta ma durante tale periodo, l’inquilino è tenuto comunque al versamento dei canoni anche se libera l’immobile in anticipo salvo accordi diversi con la proprietà o in caso l’immobile venga riaffittato.
Anche il locatore (proprietario) può recedere dal contratto ed è ugualmente tenuto a comunicare la sua decisione all’inquilino con un preavviso di sei mesi. A differenza del conduttore, però, può disdire il contratto soltanto alla prima scadenza naturale cioè dopo quattro anni nel contratto a canone libero (o tre anni in quello a canone concordato) e solo in presenza di giustificato motivo.
Vediamo qui quali sono i casi di recesso previsti dalla legge: necessità dell’abitazione affittata per sé o per il proprio nucleo familiare, necessità del proprietario di mettere in vendita casa, l’immobile deve subire una ristrutturazione.
Non tutti sanno che se, però, entro 12 mesi dalla liberazione dell’appartamento non si verifica la motivazione avanzata dal proprietario, l’inquilino ha diritto a rientrare nell’alloggio oppure ad ottenere un rimborso pari a 36 mensilità.
In ogni caso se il contratto si interrompe prima andrà fatta comunicazione all’agenzia delle Entrate nella sede ove fatta la registrazione ( o in modalitò on-line tramite programma apposito).