
La caparra confirmatoria si distingue dall’acconto anche se entrambi prevedono il versamento di una somma di denaro in anticipo per una realizzazione futura. Sono, però, due istituti differenti.
La caparra rappresenta una garanzia: in caso di inadempimento da parte dell’acquirente, il venditore può recedere dal contratto e trattenerla; in caso di inadempimento da parte del venditore, l’acquirente può recedere dal contratto ed esigere il doppio della stessa.
L’acconto, invece, non è un risarcimento in caso di mancata conclusione del contratto, ma il pagamento anticipato di una parte del prezzo. Nel caso in cui il contratto non dovesse andare a buon fine, l’acconto deve essere restituito e in un secondo momento si può procedere alla richiesta di risarcimento del danno.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, trattenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dal cod.civile.
Alla firma del preliminare è previsto il versamento di una caparra confirmatoria.
Se il venditore non intendesse, una volta firmato il contratto preliminare, arrivare alla stipula del rogito la caparra confirmatoria deve essere restituita nella misura del doppio. Viceversa viene trattenuta dal venditore qualora sia l’acquirente a non volere più acquistare.
La caparra confirmatoria è una sorta di garanzia per l’adempimento futuro.
Il preliminare che non prevede una somma a titola di garanzia è poco “sicuro” per chi vende quanto per chi compra.
E ancora: “La somma versata a titolo di caparra confirmatoria è soggetta a un’imposizione fiscale pari allo 0,50% mentre gli acconti al 3%.
Altra cosa è la caparra penitenziale. Cioè quella somma di denaro prestata al momento della conclusione del contratto, da valere quale corrispettivo del diritto di recesso pattuito in favore di una o di entrambe le parti (art. 1386 c.c.).
La caparra penitenziale quindi, a differenza della caparra confirmatoria, non è un risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, ma un corrispettivo del recesso per volontà unilaterale.


