Certificazione Energetica – Rosso Mattone Case

Rosso Mattone Case offre un servizio utile per la compravendita e locazione del tuo immobile.

Cos’è la Certificazione Energetica? Con l’espressione «certificazione energetica degli edifici», o nella dizione alternativa di «certificazione di rendimento energetico dell’edificio», si intende il processo di produzione di un documento attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio. Questo documento prendeva inizialmente il nome di «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell’edificio» (punto d) art.2 Dgls 192/2005) e permette di stabilire criteri, condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. Il contenimento dei consumi è volto a contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas serra posti dal protocollo di Kyoto. Inoltre si vuole promuovere la competitività dei comparti più avanzati del settore attraverso lo sviluppo tecnologico conseguente.

La disciplina complessiva in tema di rendimento energetico dell’edilizia è contenuta nel D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (attuativo della direttiva 2002/91/CE) e successive modificazioni e integrazioni. L’attestato di certificazione energetica, redatto secondo le particolari norme e i criteri di cui alla relativa normativa, attestano la prestazione, l’efficienza o il rendimento energetico di un edificio e altresì contiene le raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica del medesimo (art. 2, comma 3, all. A al D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311).

Con il D.L. n. 63 del 4 giugno 2013 la denominazione dell’attestato appena citato è stato modificato in «attestato di prestazione energetica». La 2006/32/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 115/2008, che introduce le UNI TS 11300) ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza degli usi finali di energia sotto il profilo costi/benefici negli stati membri, riducendo i consumi del 9%.

Attestato di Prestazione Energetica – APE

L’attestato di prestazione energetica (APE) è un documento ufficiale, valido 10 anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale. Generalmente, il ruolo del certificatore energetico è ricoperto da un tecnico abilitato, come ad esempio un architetto, un ingegnere o un geometra. Questi possono essere sia dipendenti di enti pubblici oppure operare all’interno di società private.

La sua utilità al momento ha quattro scopi principali:

  • per il rogito: l’Attestato di Prestazione Energetica di un immobile è richiesto per gli atti notarili di compravendita. Dal 23 dicembre 2013, l’assenza dell’APE comporta sanzioni comprese tra 3.000 e 18.000€, a carico di entrambe le parti.
  • per i contratti d’affitto: Dal 23 dicembre 2013 l’assenza dell’APE comporta sanzioni compresa tra 1.000 e 4.000€, a carico di entrambe le parti, che ne rispondono in solido e in pari misura. Le sanzioni sono ridotte della metà per contratti di durata inferiore ai 3 anni.
  • per l’accesso alle detrazioni del 65% sul reddito IRPEF: l’attestato energetico è parte della documentazione necessaria per ottenere gli sgravi fiscali.
  • per pubblicizzare annunci immobiliari, in quanto dal 1º gennaio 2012 è divenuto obbligatorio indicare la classe energetica delle unità immobiliari.
  • per ottenere dal GSE gli incentivi statali sull’energia prodotta da impianti fotovoltaici; è un allegato obbligatorio ai sensi dell’ar. 7 del DM 7 luglio 2012 per gli impianti installati su edifici, che rientrano nel quinto conto energia (entrati in esercizio successivamente al 27 agosto 2012).

Con l’introduzione dei decreti attuativi da parte di diverse regioni, si sono costituiti organismi che supervisionano i professionisti abilitati alla redazione dell’attestato energetico.

L’attestato energetico o “Attestato di Prestazione Energetica” è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell’immobile inserendolo in un’apposita classe di appartenenza. Più è bassa la lettera associata all’immobile, maggiore è il suo consumo energetico.

L’attestato di prestazione energetica non è obbligatorio nei seguenti casi:

  • immobili destinati a luoghi di culto;
  • edifici “secondari” come legnaie, portici, piscine, gazebo, ecc. e quelli rustici, ovvero senza infissi, rifiniture e impiantistica;
  • fabbricati non abitativi (garage, cantine, depositi, ecc.);
  • fabbricati agricoli non residenziali e privi di riscaldamento;
  • fabbricati isolati con una superficie utile minore di 50 m²;
  • fabbricati industriali e artigianali particolari riscaldati per esigenze particolari – come le serre – oppure climatizzati tramite la combustione di residui del processo produttivo non utilizzabili in altro modo.

Redazione dell’Attestato o della Qualificazione Energetica

Si definisce Attestato di Prestazione Energetica il documento redatto in conformità delle Linee Guida emanate col decreto ministeriale del 26 giugno 2009 che introduce su tutto il territorio nazionale la Certificazione Energetica degli edifici; in particolare la normativa si applica a quelle regioni che non hanno ancora una propria legislazione. Nelle regioni che invece hanno approvato apposita normativa si applicano le disposizioni regionali.

Per redigere l’Attestato di Certificazione di un edificio o di una unità immobiliare è necessario effettuare dei calcoli per quantificare i consumi energetici dell’edificio in condizioni di utilizzo e climatiche standard a seconda della zona climatica. Avviare la Diagnosi Energetica o Energy audit invece significa svolgere una procedura sistematica volta ad acquisire adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico effettivo di un edificio o di una unità immobiliare.

La Diagnosi Energetica consente di individuare le inefficienze e le criticità e di intervenire con le soluzioni a minor costo e maggior efficacia per la riduzione dei consumi energetici, individuando e quantificando le opportunità di risparmio energetico anche sotto il profilo dei costi/benefici.

La Diagnosi Energetica integra i dati raccolti sul campo, a seguito di sopralluoghi, con strumenti di calcolo (elaborazione di un modello matematico dell’edificio) attraverso i quali individuare e analizzare gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio o della unità immobiliare.

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